Con la sentenza n. 952/2015 del 13 gennaio, la III sezione penale della Cassazione, richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa, ha ribadito il principio secondo il quale i climatizzatori o i condizionatori costituiscono impianti tecnologici e pertanto se collocati all'esterno dei fabbricati, rientrano tra gli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sono pertanto assoggettati alla relativa normativa di settore.
In pratica, la loro realizzazione o installazione, seppure non necessitante del permesso di costruire, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 22 d.P.R. n. 380/2001.
Nella vicenda oggetto del pronunciamento della suprema Corte, alla proprietaria di un esercizio commerciale era stata imputata la violazione dell'art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001 per avere in qualità di committente installato, in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, un condizionatore d'aria in assenza di alcun titolo autorizzativo e senza osservare il regolamento edilizio comunale.
Nella sentenza, la Corte di Cassazione evidenzia che l'articolo 3, comma 1, l. b, del d.P.R. n. 380/2001, come modificato dall'art. 17, comma 1 del decreto Sblocca Italia (d.l. 12 settembre 2014, n. 133 convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164) tuttora include tra gli interventi di manutenzione straordinaria “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.
In questa casisitca rientra l'intervento in oggetto, trattandosi dell'installazione di impianti che "...si pongono in rapporto di
strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti... "ed era pertanto necessaria una Segnalazione Certificata di Inizio Attivita ai sensi dell' art.22, comma 1, D.P.R. n. 380/2001,
Ciò posto, la Cassazione ribadisce che l'esecuzione in assenza o in difformità degli interventi subordinati a denuncia di inizio attività (DIA) ex art. 22, commi 1 e 2 del d.P.R. n. 380/2001 – ora SCIA – allorché non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia in vigore, comporta l'applicazione della sanzione penale prevista dall'art. 44 lettera a) del citato d.P.R. n. 380/2001, atteso che soltanto in caso di interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA (ora SCIA), ma conformi alla citata disciplina, è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 37 dello stesso decreto 380/2001.
In particolare, poiché l'intervento è stato eseguito in una zona nella quale era imposto il vincolo paesaggistico, l'esecuzione dell'opera era condizionata al rilascio del nulla osta da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo,
derivando dal mancato rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
l'integrazione della fattispecie di reato prevista dall'art. 181 del
d.lgs. n. 42/2004.
Nel caso di specie, l'installazione del condizionatore d'aria risulta essere stata eseguita in violazione dell'art. 17 del regolamento edilizio comunale e senza la segnalazione certificata di inizio attività, per cui correttamente è stata ritenuta la violazione dell'art. 44 lett. a) d.P.R. n. 380/2001.
L'opera installata dalla ricorrente, in sostanza, non poteva rientrare tra le attività edilizie "libere" ossia tra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo.
Anche con riferimento alle dette "attivita' libere", la Cassazione ricorda che sono sempre fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e devono sempre essere attuate nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
Tra queste, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004 (art. 6, comma 1 d.P.R. n. 380/2001).
CASSAZIONE , CONDIZIONATORI , FACCIATE CONDOMINIALI , VINCOLI , SCIA