domenica 16 novembre 2014

SOPPALCHI E PERMESSO DI COSTRUIRE - TAR E "SBLOCCA ITALIA"



Nella sentenza 5027 del 25/9/2014 il TAR Campania-Napoli, Sezione Quarta  si afferma che  la realizzazione di un soppalco necessita del permesso di costruire, quando il soppalco stesso comporti un innegabile incremento della superficie calpestabile e quindi anche un ulteriore possibile carico urbanistico. 
Non è richiesto il titolo abilitativo solo laddove il soppalco abbia una funzione non residenziale, come deposito o magazzino.
I giudici amministrativi campani hanno tra l'altro richiamato la sentenza n. 720 dell'8 febbraio 2013 del Consiglio di Stato , che ha “considerato legittima l'ordinanza di demolizione di un soppalco realizzato in assenza di titolo abilitativo con travi in ferro ed una scala di accesso, in quanto si tratta di un'opera qualificabile come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 380 del 2001, come tale soggetta al rilascio del permesso di costruire, aumentando la superficie utile”.

Restano tuttavia le MODIFICHE INTRODOTTE CON LO "SBLOCCA ITALIA" (LEGGE N. 164/2014).
In particolare, l'art. 17, comma 1, lettera a) ha modificato la lettera b) dell'articolo 3  del Testo Unico: "Definizioni degli interventi edilizi"e si legge:
  a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
   b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. 

Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso”.













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