lunedì 27 luglio 2015

PARCHEGGI E CONDOMINIO - SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA QUALIFICATA

Corte di Cassazione:  la costruzione delle autorimesse deliberata con la maggioranza di cui all'art. 1136 comma II del Codice Civile è valida qualora non pregiudichi la solidità strutturale dello stabile e il diritto dei singoli condòmini all'uso delle aree comuni.

Con la sentenza numero 15533 del 2015 la Cassazione contribuisce a fare chiarezza nella complicata questione dei parcheggi condominiali e interpretando la legge Tognoli in modo da facilitare la costruzione di nuove aree di posteggio nel rispetto dei diritti dei condòmini e della stabilità e decoro dei condomìni.

La sentenza interviene a valle dei primi due gradi di Giudizio in entrambi i  quali un condomine si era visto respingere   la richiesta di annullamento di una delibera assembleare con la quale lo stabile aveva deciso la costruzione di una serie di autorimesse che erano state “ricavate dal terrapieno eretto a ridosso del muro di recinzione ed all'interno del complesso”.
Il condomine sosteneva anche che  la costruzione di detti garage avrebbe costituito un pregiudizio alla stabilità e al decoro degli immobili posti all'interno del condominio.

Sia nella sentenza di primo grado che nel successivo appello  Tribunale  aveva rigettato tutte le domande dell'attore, affermando che la costruzione dei garage era stata realizzata secondo i criteri della legge 122 del 1989 e quindi era assolutamente conforme alla disciplina vigente.

Come ultima istanza, il condomine proponeva ricorso in Cassazione affermando che le opere in oggetto avevano reso alcune parti comuni inservibili all'uso e al godimento dei condòmini, che i garage alteravano il decoro architettonico dello stabile, che il condominio non avrebbe potuto edificare le strutture con la procedura (semplificata) di cui alla Legge Tognoli e che la costruzione delle autorimesse avrebbe soppresso dei posteggi di natura condominiale.
Inoltre  la realizzazione di autorimesse e parcheggi destinati al servizio di fabbricati esistenti sarebbe soggetta ad autorizzazione gratuita, esclusivamente se effettuata, totalmente, al di sotto del piano di campagna naturale, non rientrando in tale disciplina di favore i manufatti realizzati, come le autorimesse che qui interessano, con interramenti ottenuti per effetto del riporto di terra. Pertanto, ha sostenuto il ricorrente, se il garage non risulta interrato interamente, ma parzialmente su due lati, l'autorizzazione in deroga ex art. 9 comma 1 della legge 122 del 1989 sarebbe illegittima, non sussistendo le condizioni per il rilascio.

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti  i motivi di doglianza del ricorrente e ha chiarito in maniera incontrovertibile un principio in materia di diritto condominiale: la costruzione di autorimesse costituisce esattamente l'oggetto per il quale la legge Tognoli era stata deliberata.
Come e' noto, detta legge, mirava a facilitare la costruzione di parcheggi mediante l'introduzione di permessi edilizi gratuiti e procedure semplificate.
Un esempio di questa procedura semplificata risiede nella previsione dell'articolo 9 di detta legge, che consente ai condomini di deliberare l'intervento con le maggioranze di cui all'art. 1136 comma II.
Secondo la Cassazione quindi la costruzione delle autorimesse è valida se deliberata con le predette maggioranze, se non pregiudica la solidità strutturale dello stabile e il diritto dei singoli condòmini all'uso delle aree comuni.

In conclusione, la Suprema Corte non manca di sottolineare  l'importanza, nell'intervento edilizio, della salvaguardia del decoro architettonico del palazzo, elemento di pari importanza con i succitati al fine di verificare la legittimità dell'edificazione delle autorimesse.
















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