Il Consiglio di Stato con la sentenza 319/2015 ha respinto il ricorso contro una sentenza del Tar che aveva convalidato un ordine di demolizione emesso dal Comune.
Secondo il ricorrente, l’opera consisteva in un intervento di abbellimento e manutenzione ed era stata realizzata su un immobile vincolato, quindi a pronunciarsi avrebbe dovuto essere la Soprintendenza.
Il CdS, invece, ribadiva quanto asserito dal Tribunale Amministrativo e cioe' che l’opera di cui trattasi deve essere qualificata quale nuova costruzione e che, contrariamente a quanto pretende l’appellante, la realizzazione di una tettoia, anche se in aderenza ad un muro preesistente non può essere considerata un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consiste nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell’aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto (per tutte, sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4086).
La sua costruzione, pertanto, necessita del previo rilascio di permesso di costruire, e non è assentibile mediante semplice denuncia di inizio di attività, anche attesa la perdurante modifica dello stato dei luoghi che produce sul tessuto urbano.
La mancanza del previo assenso legittima, quindi, l’applicazione della sanzione demolitoria, che costituisce atto dovuto per l’Amministrazione comunale, a prescindere dal lasso di tempo intercorso dalla realizzazione abusiva (per tutte, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 giugno 2000, n. 3184), soprattutto quando, come nel caso di specie, l’abuso incide su un immobile sottoposto a vincolo.
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