Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3968/2015 depositata
il 21 agosto, ha precisato che “l'abuso
edilizio, allorquando occorra valutare la domanda del confinante di
edificare sul proprio suolo, non può essere, di per sé, rilevante ed
incidente sulla posizione giuridica di chi abbia diritto di edificare”.
Viene pertanto nettamente smentita la tesi secondo la quale “chi costruisce dopo è tenuto a rispettare la
norma sulla distanza dei fabbricati ancorché il fabbricato confinante
sia in tutto o in parte abusivo”.
Nella sentenza si chiarisce che : “Si può imporre
alla costruzione erigenda il rispetto dei 10 m.l. solo se i corpi in
questione sono legittimamente realizzati o comunque destinati ad
estendere la consistenza del fabbricato cui afferiscono, trovando in
questo caso applicazione le norme sulla prevenzione edilizia e sul
conseguente rispetto delle distanze”.
Quindi, “la semplice preesistenza di un passetto o di una scala non
suscettibili, ai sensi delle norme urbanistiche, di essere utilizzati
per un ampliamento volumetrico dell’edificio non costituiscono
situazioni edilizie rilevanti e quindi idonee a legittimamente imporre
il rispetto dei 10 m.l. alla erigenda costruzione frontista”.
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