Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3968/2015 depositata 
il 21 agosto, ha precisato che “l'abuso 
edilizio, allorquando occorra valutare la domanda del confinante di 
edificare sul proprio suolo, non può essere, di per sé, rilevante ed 
incidente sulla posizione giuridica di chi abbia diritto di edificare”.
Viene pertanto nettamente smentita la tesi secondo la quale “chi costruisce dopo è tenuto a rispettare la 
norma sulla distanza dei fabbricati ancorché il fabbricato confinante 
sia in tutto o in parte abusivo”.
Nella sentenza si chiarisce che : “Si può imporre
 alla costruzione erigenda il rispetto dei 10 m.l. solo se i corpi in 
questione sono legittimamente realizzati o comunque destinati ad 
estendere la consistenza del fabbricato cui afferiscono, trovando in 
questo caso applicazione le norme sulla prevenzione edilizia e sul 
conseguente rispetto delle distanze”.
Quindi, “la semplice preesistenza di un passetto o di una scala non 
suscettibili, ai sensi delle norme urbanistiche, di essere utilizzati 
per un ampliamento volumetrico dell’edificio non costituiscono 
situazioni edilizie rilevanti e quindi idonee a legittimamente imporre 
il rispetto dei 10 m.l. alla erigenda costruzione frontista”.
distanze minime, consiglio di stato, edilizia, diritti reali

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
