martedì 10 marzo 2015

RICLASSAMENTO ILLEGITTIMO SE MANCA LA MOTIVAZIONE

Con la sentenza 18 febbraio 2015, n. 3165 la Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile-Tributaria ha rigettato il ricorso presentato dall’’Agenzia delle Entrate, confermando il principio secondo cui è illegittimo il riclassamento se manca la motivazione.

I giudici di legittimità hanno avuto modo di sottolineare come, secondo la giurisprudenza ormai consolidata (Cass. n. 9626 del 2012; ord. 19814 del 2012; n. 21532 del 2013; n. 17335 del 2014; n. 16887 del 2014), “...l’atto con cui l’Agenzia del Territorio attribuisce d’ufficio un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve chiaramente specificare a cosa sia dovuto il mutamento. Tale principio, fissato in considerazione delle incertezze proprie del sistema catastale italiano che non detta una specifica definizione normativa delle categorie e classi catastali, è stato affermato, proprio per consentire al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto.”

Non può ritenersi sufficiente il riferimento a non meglio precisati “interventi pubblici per la riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano” nonché ad “interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici”.

l contribuente, infatti, con tale espressioni non è in grado di poter conoscere le concrete ragioni poste a base della pretesa impositiva, con la conseguente impossibilità di valutare l’opportunità o meno di procedere all’impugnazione dell’atto.

Proprio con tali espressioni, ad esempio, l'agenzia del Territorio procedeva nel Comune di Lecce ad una massiva rideterminazione  del classamento con conseguente attribuzione di nuove  rendite catastali.
Nel conseguente  contenzioso i giudici di merito hanno sempre
dichiarato illegittimo tale riclassamento per carenza di motivazione  (cfr.  Ctp di Lecce - Sez. IV, sentenze 29 luglio 2013, n. 836; 5 luglio 2013, n. 607; 21 giugno 2013, n. 505; ordinanza 19 aprile 2013, n. 114 etc.)







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