lunedì 15 settembre 2014

DECRETO SBLOCCA ITALIA E SEMPLIFICAZIONI IN EDILIZIA

E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.212 del  12 settembre 2014   il decreto legge Sblocca Italia - DL 12 settembre 2014, n. 133, dal titolo “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.
In vigore dal13 settembre 2014, il provvedimento è composto da 45 articoli e risulta molto snellito rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi.
Nel campo edilizio sono da segnalare le seguenti "innovazioni" e semplificazioni:

ART. 17: FRAZIONAMENTI E ACCORPAMENTI CON LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (CIL).
Tra le semplificazioni edilizie previste nel provvedimento, la possibilità di frazionare un'unità immobiliare in più unità immobiliari, o al contrario di accorpare più unità immobiliari, con una semplice comunicazione al Comune e non più con il permesso di costruire.
In precedenza questa operazione era classificata come “ristrutturazione edilizia” e bisognava ottenere il permesso di costruire (90/150 giorni) e pagare il “contributo di costruzione”.
Con la nuova norma, invece, questa operazione viene classificata come “manutenzione straordinaria” e può essere fatta con una semplice “comunicazione di inizio lavori” (CIL), non necessita del permesso di costruire e i contributi da versare sono solo quelli per gli oneri di urbanizzazione.
Vengono quindi drasticamente accorciati i tempi e i costi. La norma vale anche per i negozi.

- LAVORI SENZA INTERVENTI SULLE PARTI STRUTTURALI.
Semplificazioni vengono introdotte anche per i lavori nell'unità immobiliare senza interventi sulle parti strutturali, ossia lavori che cambiano le superfici interne ma non la volumetria complessiva dell'edificio.
In precedenza per questi lavori era necessaria la presentazione della CIL, i dati identificativi dell’impresa che esegue i lavori, una  relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato, il progetto della ristrutturazione, la presentazione degli atti di aggiornamento catastale a carico del cittadino.
Con la nuova norma è sufficiente la presentazione della CIL e la dichiarazione di un tecnico abilitato che non si interviene sulle parti strutturali.
La comunicazione è valida anche ai fini catastali e viene inoltrata dal Comune all’Agenzia del territorio. Dunque meno documenti (non serve il progetto) e meno costi per il cittadino (non si pagano più gli oneri di accatastamento).
La stessa procedura vale anche per la manutenzione straordinaria dei fabbricati di un’impresa (capannoni).

- PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA.
Novità anche per quanto riguarda il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, che ora viene rilasciato per interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica attuati anche in aree industriali dismesse, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre normative di settore.
È ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico. I termini dell’istruttoria sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi.
Prima, invece, il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici veniva rilasciato esclusivamente per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre normative di settore. La deroga poteva riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati; e i termini dell’istruttoria erano raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti nonché per i progetti particolarmente complessi.

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