Al nuovo articolo 69 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile (nell'ambito della c.d. Riforma del Condominio) si stabilisce che i valori proporzionali delle singole unità
immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68
possono essere rettificati o modificati all'unanimità.
Tali valori
possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo
condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo
comma, e cioe' con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno meta' del valore dell'edificio, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una
parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di
superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è
alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità
immobiliare anche di un solo condomino.
In tal caso il relativo costo è
sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
In caso di contrasto, il condomine dissenziente potra' rivolgersi alla autorita' giudiziaria, sempre che si ravvedano errori di natura tecnica nella formazione delle nuove tabelle.
Ai soli fini della revisione dei valori
proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento
di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in
giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi
è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è
tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Contattateci senza impegno per richieste, approfondimenti e consulenze tramite il modulo a lato
0 commenti:
Posta un commento