mercoledì 3 dicembre 2014

CASSAZIONE: SERVITU DI PARCHEGGIO NULLO IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

Non può essere posto a contenuto di un diritto di servitù il parcheggio di autovetture, perché esso difetta della “realità”, vale a dire della riferibilità dell'utilità al fondo dominante e della riferibilità del corrispondente peso al fondo servente. 
Così la Cassazione civile, sezione seconda, con la sentenza n. 23708/2014 depositata il 6 novembre, che ha dichiarato non valido un contratto di compravendita che implicava un vantaggio a favore di un terzo. 
Nel contratto era statuito: 
La presente vendita viene fatta ed accettata avuto riguardo allo stato attuale di fatto e di diritto del terreno con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni, ragioni e servitù, libero e franco da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, come lo garantisce la parte venditrice. Si dà atto tra le parti che il terreno, compravenduto è gravato da servitù di parcheggio limitatamente a due auto a favore della proprietà di xxxxx , xxxxxxxx, rappresentata da un fabbricato di civile abitazione ubicato ad ovest del terreno servente. 
La Suprema Corte nella motivazione della sentenza affermava: 
Questa S.C., infatti, ha anche di recente avuto occasione di affermare che il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente del peso (sent. 7 marzo 2013 n. 5760), mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari (sent. 28 aprile 2004 n. 8137).
Ne consegue che sia che si voglia ritenere che nella specie non rileva accertare se la Corte di appello nella sua confusa motivazione ha inteso affermare che le parti con il contratto in data 21 agosto 1990 avevano dato vita ad un riconoscimento di una servitù già esistente oppure che avevano costituito una servitù a favore di terzo, essendo in entrambi i casi nulla la volontà negoziale per impossibilità dell'oggetto. Tale nullità, poi, poteva essere dedotta per la prima volta anche in questa sede ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. 

In sostanza Secondo la S
uprema Corte è priva di utilità fondiaria la servitù di parcheggio anche se genera un vantaggio personale e, pertento, per l'impossibilita' dell'oggetto e' nullo il contratto di compravendita che mira a riconoscere una servitù di parcheggio di automobili come già esistente o a introdurla ex novo.













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