martedì 25 novembre 2014

LAVORO E SICUREZZA RESPONSABILITA' DEL COMMITENTE IN CASO DI APPALTO


Corte di Cassazione, sentenza 47751/201:
Il contratto di appalto non solleva da precise dirette responsabilità il committente allorché lo stesso assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, in quanto, in tal caso, rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore, compreso quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza dei cantiere. 
La suprema Corte ha ricordato che in sede di legittimità si è reiteratamente precisato, giudicando della responsabilità dei garanti in relazione ad infortuni sul lavoro, quali siano le condizioni ricorrendo le quali il committente resta esonerato dalla penale responsabilità. 
Non potendo esigersi da questi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori ceduti in appalto, ai fini della configurazione della responsabilità del committente occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.













sicurezza sul lavoro DPI legge 81/08