martedì 21 ottobre 2014

LA CASSAZIONE SUI CONDIZIONATORI ISTALLATI SU FACCIATA CONDOMINIALE

Secondo la Cassazione, costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. 
Con la sentenza n. 20985 depositata il 6 ottobre 2014, la sezione II civile della suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da due cittadini condannati alla rimozione di condizionatori apposti sulla facciata estrema del condominio e all' integrale ripristino dello stato dei luoghi. 
La corte ridadisce  quale sia la corretta modalità di applicazione dell'art. 1120 c.c. in un'ipotesi in cui un condomino posizioni sulla facciata condominiale dei condizionatori. 

Nel caso specifico, l'apposizione di tali macchinari, era stata anche oggetto di un procedimento amministrativo di sanatoria, necessario per il fatto che l'immobile in questione era localizzato in una zona soggetta a   vincoli urbanistici.
 I condomini che avevano posizionato i condizionatori sostenevano la tesi secondo cui non vi era stata alcuna alterazione del decoro architettonico; diversamente l'amministrazione pubblica non avrebbe   rilasciato il provvedimento di assenso all'intervento.
Il provvedimento autorizzativo, in sostanza,  avrebbe confermato la piena compatibilità paesaggistica, urbanistica ed ambientale del posizionamento dei condizionatori.


La Corte di Cassazione rigettava il ricorso dei condomini con le seguenti motivazioni:

Innanzituttosi ribadiva l'orientamento secondo cui fatto la corretta applicazione dell'art. 1120 c.c. porta a ritenere che “costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio e che la relativa valutazione spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove non presenti vizi di motivazione”. 
Sulla base di tale assunto la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado, la quale era fondata sulla premessa fattuale che il fabbricato aveva struttura e linee architettoniche residenziali ed era inserito in un ambito paesaggistico protetto, e che era evidente la lesione al decoro architettonico dell'edificio derivante dalle dimensioni delle due apparecchiature e dalla loro collocazione quasi "aggrappati" alla gronda del tetto, di cui rompevano la continuità. 

E neppure il fatto che un'autorità amministrativa abbia valutato positivamente l'intervento ha giovato ai condomini. 
La Corte ha infatti evidenziato come i rapporti tra l'esecutore delle opere e la pubblica autorità investita della tutela urbanistica non possono interferire con le posizioni soggettive attribuite agli altri condomini dall'art. 1120 c.c., comma 2, per la preservazione del decoro architettonico dell'edificio. 
Richiamando, poi , la pronuncia Cass., S.U., sent. n. 2552 del 1975, ha affermato che al fine di accertare la legittimità della innovazione eseguita dal proprietario di un piano o di una porzione di piano, in corrispondenza della sua proprietà esclusiva, “è irrilevante che l'autorità preposta alla indicata tutela abbia autorizzato l'opera.” 
Inoltre, la relativa valutazione spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove non presenti vizi di motivazione.e ripristino dello stato dei luoghi. 














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