giovedì 14 dicembre 2017

STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

E' operativo il decreto che individua le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attivita' per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell'art. 23, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che di seguito si riassumono:
1) Documento di inquadramento del progetto
2) Progetto Tecnico
3) Relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica
4) Copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente
Per ciascun capoverso sono dettagliati i documenti e le formalita' da espletare.
Per informazioni, dettagli o consulenze utilizzare il modulo di contatto o scrivere una mail a
studiotecnicomangia@gmail.com












Auto elettriche , stazioni di ricarica veicoli elettrici

giovedì 7 gennaio 2016

CONDOMINO, L'ATTIVITA 'ALBERGHIERA' NON COSTITUISCE MODIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO

Per la Corte di Cassazione e' inammissibile un'interpretazione estensiva del regolamento condominiale che riservi ai soli proprietari, ai loro congiunti e ai singoli privati professionisti il godimento delle unità immobiliari. 

Un condominio sito in Roma citava dinanzi al Tribunale di Roma le proprietarie di due appartamenti del complesso condominiale, lamentando  che le convenute, esercitando negli appartamenti di loro proprietà attività alberghiera, avevano violato il regolamento condominiale nel quale e' disposto che "è fatto divieto di destinare gli appartamenti a uso diverso da quello di civile abitazione o di ufficio professionale privato".
Le resistenti eccepivano che l'attività di affittacamere non comportava alcun cambiamento della destinazione d'uso delle loro unità immobiliari, ed era quindi conforme al disposto del regolamento condominiale richiamato.
A termine di un lungo percorso processuale che ha visto in primis il Tribunale di Roma accoglere la richiesta del condominio e in seguto la Corte D'Appello ribaltare la sentenza a favore delle proprietarie delle unita' immobiliari., la Corte di Cassazione  II sez. con sentenza  n. 24707/2014, accoglieva le motivazioni della sentenza di appello confermandone gli effetti e dando definitivamente  ragione alle proprietarie convenute.

Cosi' si esprimeva la Corte di Appello:

".. chiarito che l'attività di affittacamere non aveva comportato una modificazione della destinazione di uso per civile abitazione delle unità immobiliari, risultava inammissibile un'interpretazione estensiva del disposto all'art. 6 del regolamento condominiale che riservasse ai soli proprietari, ai loro congiunti e ai singoli privati professionisti il godimento delle unità immobiliari site nel complesso condominiale, considerato altresì che la concreta applicazione della suddetta norma da parte dei condomini si era rivelata più permissiva di quanto derivante dalla stretta interpretazione letterale del disposto regolamentare... "

E, secondo la Corte di Cassazione:   
"..La  Corte d'appello ha, con argomentazioni logiche e coerenti, ritenuto che la disposizione regolamentare, tenuto conto che la destinazione a civile abitazione costituisce il presupposto per la utilizzazione di una unità abitativa ai fini dell'attività di bed and breakfast (affermazione, questa, coerente con il quadro normativo di riferimento: art. 2, lett. a, del regolamento regionale Lazio n. 16 del 2008, in cui si chiarisce che "l'utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici"; in proposito, vedi anche Corte cost. sent. n. 369 del 2008), non precludesse la destinazione delle unità di proprietà esclusiva alla detta attività”.

".... Le censure mosse dai ricorrenti sul punto, volte a dimostrare invece l'incompatibilità della destinazione alberghiera con quella prescritta dalla norma del regolamento condominiale, “presuppongono che l'attività di bed and breakfast comporti necessariamente conseguenze pregiudizievoli per gli altri condomini”, ma, osserva la Cassazione, “una simile allegazione non è stata supportata da alcun riferimento qualitativo e quantitativo al tipo di attività in concreto svolta dalle resistenti. In particolare, non è stata offerta alcuna indicazione in ordine alla capacità ricettiva delle singole unità di proprietà esclusiva nelle quali si svolge la detta attività, né in ordine alla ubicazione nel condominio di tali unità abitative di proprietà esclusiva; non sono state riferite, cioè, circostanze decisive al fine di dimostrare la erroneità della interpretazione complessivamente data dalla Corte d'appello alla clausola del regolamento condominiale”.






















Case vacanze bed&breakfast corte di cassazione condominio

giovedì 29 ottobre 2015

DISTANZE TRA FABBRICATI, SI PUO' IMPORRE IL RISPETTO SOLO SE I CORPI SONO LEGITTIMAMENTE REALIZZATI


Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3968/2015 depositata il 21 agosto, ha precisato che “l'abuso edilizio, allorquando occorra valutare la domanda del confinante di edificare sul proprio suolo, non può essere, di per sé, rilevante ed incidente sulla posizione giuridica di chi abbia diritto di edificare”.

Viene pertanto nettamente smentita la tesi secondo la quale “chi costruisce dopo è tenuto a rispettare la norma sulla distanza dei fabbricati ancorché il fabbricato confinante sia in tutto o in parte abusivo”.

Nella sentenza si chiarisce che : “Si può imporre alla costruzione erigenda il rispetto dei 10 m.l. solo se i corpi in questione sono legittimamente realizzati o comunque destinati ad estendere la consistenza del fabbricato cui afferiscono, trovando in questo caso applicazione le norme sulla prevenzione edilizia e sul conseguente rispetto delle distanze”.

Quindi, “la semplice preesistenza di un passetto o di una scala non suscettibili, ai sensi delle norme urbanistiche, di essere utilizzati per un ampliamento volumetrico dell’edificio non costituiscono situazioni edilizie rilevanti e quindi idonee a legittimamente imporre il rispetto dei 10 m.l. alla erigenda costruzione frontista”.

















distanze minime, consiglio di stato, edilizia, diritti reali

venerdì 2 ottobre 2015

APE IN CAMPANIA - NUOVA PROCEDURA DI CONSEGNA

E' stata cambiata la procedura di consegna dell'APE nella regione Campania.
La nuova procedura, contrariamente alla precedente,  prevede che il certificato debba  essere prima inviato alla Regione e poi consegnato entro quindici giorni al committente, allegando all'attestato il modulo di ricevuta di avvenuta presentazione compilato telematicamente sul portale del S.I.D. , riportante il numero progressivo di inserimento.

Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell’APE al richiedente. La sottoscrizione con firma digitale dell’APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.






APE prestazioni energetiche perizie 

APE - TORNA IL DOCET

Sul sito ITC-CNR-ENEA e ' disponibile una versione Beta del software DOCET.
Non e' ancora possibile preparare l'attestato, e' necessario attendere il consolidamento del software.
Gli utenti possono tuttavia fornire feedback agli sviluppatori.
























DOCET Attestato prestazione energetica APE 


lunedì 27 luglio 2015

PARCHEGGI E CONDOMINIO - SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA QUALIFICATA

Corte di Cassazione:  la costruzione delle autorimesse deliberata con la maggioranza di cui all'art. 1136 comma II del Codice Civile è valida qualora non pregiudichi la solidità strutturale dello stabile e il diritto dei singoli condòmini all'uso delle aree comuni.

Con la sentenza numero 15533 del 2015 la Cassazione contribuisce a fare chiarezza nella complicata questione dei parcheggi condominiali e interpretando la legge Tognoli in modo da facilitare la costruzione di nuove aree di posteggio nel rispetto dei diritti dei condòmini e della stabilità e decoro dei condomìni.

La sentenza interviene a valle dei primi due gradi di Giudizio in entrambi i  quali un condomine si era visto respingere   la richiesta di annullamento di una delibera assembleare con la quale lo stabile aveva deciso la costruzione di una serie di autorimesse che erano state “ricavate dal terrapieno eretto a ridosso del muro di recinzione ed all'interno del complesso”.
Il condomine sosteneva anche che  la costruzione di detti garage avrebbe costituito un pregiudizio alla stabilità e al decoro degli immobili posti all'interno del condominio.

Sia nella sentenza di primo grado che nel successivo appello  Tribunale  aveva rigettato tutte le domande dell'attore, affermando che la costruzione dei garage era stata realizzata secondo i criteri della legge 122 del 1989 e quindi era assolutamente conforme alla disciplina vigente.

Come ultima istanza, il condomine proponeva ricorso in Cassazione affermando che le opere in oggetto avevano reso alcune parti comuni inservibili all'uso e al godimento dei condòmini, che i garage alteravano il decoro architettonico dello stabile, che il condominio non avrebbe potuto edificare le strutture con la procedura (semplificata) di cui alla Legge Tognoli e che la costruzione delle autorimesse avrebbe soppresso dei posteggi di natura condominiale.
Inoltre  la realizzazione di autorimesse e parcheggi destinati al servizio di fabbricati esistenti sarebbe soggetta ad autorizzazione gratuita, esclusivamente se effettuata, totalmente, al di sotto del piano di campagna naturale, non rientrando in tale disciplina di favore i manufatti realizzati, come le autorimesse che qui interessano, con interramenti ottenuti per effetto del riporto di terra. Pertanto, ha sostenuto il ricorrente, se il garage non risulta interrato interamente, ma parzialmente su due lati, l'autorizzazione in deroga ex art. 9 comma 1 della legge 122 del 1989 sarebbe illegittima, non sussistendo le condizioni per il rilascio.

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti  i motivi di doglianza del ricorrente e ha chiarito in maniera incontrovertibile un principio in materia di diritto condominiale: la costruzione di autorimesse costituisce esattamente l'oggetto per il quale la legge Tognoli era stata deliberata.
Come e' noto, detta legge, mirava a facilitare la costruzione di parcheggi mediante l'introduzione di permessi edilizi gratuiti e procedure semplificate.
Un esempio di questa procedura semplificata risiede nella previsione dell'articolo 9 di detta legge, che consente ai condomini di deliberare l'intervento con le maggioranze di cui all'art. 1136 comma II.
Secondo la Cassazione quindi la costruzione delle autorimesse è valida se deliberata con le predette maggioranze, se non pregiudica la solidità strutturale dello stabile e il diritto dei singoli condòmini all'uso delle aree comuni.

In conclusione, la Suprema Corte non manca di sottolineare  l'importanza, nell'intervento edilizio, della salvaguardia del decoro architettonico del palazzo, elemento di pari importanza con i succitati al fine di verificare la legittimità dell'edificazione delle autorimesse.
















parcheggio condominio cassazione
 

martedì 10 marzo 2015

RICLASSAMENTO ILLEGITTIMO SE MANCA LA MOTIVAZIONE

Con la sentenza 18 febbraio 2015, n. 3165 la Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile-Tributaria ha rigettato il ricorso presentato dall’’Agenzia delle Entrate, confermando il principio secondo cui è illegittimo il riclassamento se manca la motivazione.

I giudici di legittimità hanno avuto modo di sottolineare come, secondo la giurisprudenza ormai consolidata (Cass. n. 9626 del 2012; ord. 19814 del 2012; n. 21532 del 2013; n. 17335 del 2014; n. 16887 del 2014), “...l’atto con cui l’Agenzia del Territorio attribuisce d’ufficio un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve chiaramente specificare a cosa sia dovuto il mutamento. Tale principio, fissato in considerazione delle incertezze proprie del sistema catastale italiano che non detta una specifica definizione normativa delle categorie e classi catastali, è stato affermato, proprio per consentire al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto.”

Non può ritenersi sufficiente il riferimento a non meglio precisati “interventi pubblici per la riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano” nonché ad “interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici”.

l contribuente, infatti, con tale espressioni non è in grado di poter conoscere le concrete ragioni poste a base della pretesa impositiva, con la conseguente impossibilità di valutare l’opportunità o meno di procedere all’impugnazione dell’atto.

Proprio con tali espressioni, ad esempio, l'agenzia del Territorio procedeva nel Comune di Lecce ad una massiva rideterminazione  del classamento con conseguente attribuzione di nuove  rendite catastali.
Nel conseguente  contenzioso i giudici di merito hanno sempre
dichiarato illegittimo tale riclassamento per carenza di motivazione  (cfr.  Ctp di Lecce - Sez. IV, sentenze 29 luglio 2013, n. 836; 5 luglio 2013, n. 607; 21 giugno 2013, n. 505; ordinanza 19 aprile 2013, n. 114 etc.)







classamento immobili , rendite catastali , ricorsi commissione tributaria